Art. 2.
(Modalità di copertura del fabbisogno sanitario).

      1. Alla copertura del fabbisogno finanziario determinato ai sensi dell'articolo 1 si provvede mediante la fissazione di una percentuale, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel gettito delle imposte proprie e delle addizionali attribuite alle

 

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regioni, determinate a partire dagli importi risultanti per la competenza 2001 con riferimento alla misura base di ciascun tributo. La citata Conferenza permanente si esprime a maggioranza dei tre quarti degli aventi titolo. Gli importi sono determinati entro il 31 dicembre 2007, applicando per ciascun anno al dato risultante per l'anno 2001 il tasso reale di inflazione e gli aggiustamenti che siano resi necessari da variazioni di norme fiscali. L'importo così risultante è aggiornato annualmente.
      2. La differenza tra fabbisogno ed entrate proprie è coperta attraverso una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) riferibile al territorio di ciascuna regione. La quota della compartecipazione è fissata, per tutte le regioni, nella percentuale che assicura la copertura integrale del fabbisogno della regione con maggiore capacità fiscale.
      3. Per le regioni a minore capacità fiscale, l'ulteriore differenza tra il fabbisogno e le risorse finanziarie è coperta, ai sensi dell'articolo 119, terzo e quarto comma, della Costituzione, da contributi perequativi. Per il finanziamento di tali contributi è istituito un apposito fondo nel bilancio dello Stato alimentato da una percentuale del gettito IVA non minore rispetto a quanto occorra per la copertura del fabbisogno, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5. Tale percentuale è definita, ove occorra, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La citata Conferenza permanente si esprime a maggioranza dei tre quarti degli aventi titolo. La percentuale del gettito IVA è rideterminata per gli anni successivi a quello di prima attuazione della presente legge con la legge finanziaria annuale, a partire dai dati del precedente anno in misura tale da:

          a) assicurare il finanziamento dell'esercizio delle funzioni attribuite in materia

 

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sanitaria sulla base della procedura di cui alla presente legge;

          b) coprire, sulla base dei dati del precedente esercizio, l'importo necessario a compensare lo sforzo fiscale, come definito al comma 4;

          c) finanziare, per un importo non superiore al 10 per cento delle risorse di cui alla lettera a), gli obiettivi di riequilibrio indicati al comma 5;

      4. Lo Stato concorre allo sforzo fiscale delle regioni con minore capacità fiscale per abitante attraverso un contributo tale da ridurre del 90 per cento il divario tra il maggiore gettito di incrementi della tariffa dei tributi mediamente risultante per le regioni la cui capacità fiscale supera il valore medio nazionale ed il maggiore gettito riferito ad aliquote più elevate, rispetto al livello base, applicate dalle regioni i cui valori pro capite delle basi imponibili risultano di almeno il 10 per cento più bassi rispetto al valore medio nazionale.
      5. L'importo del contributo di cui al comma 4 è raddoppiato ove il maggior gettito prodotto dallo sforzo fiscale delle regioni con minore capacità fiscale per abitante sia destinato a programmi di risanamento e di riqualificazione del servizio sanitario regionale in linea con gli obiettivi di riequilibrio definiti dagli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
      6. L'importo delle risorse di cui al presente articolo è riferito alla popolazione della regione ed è aggiornato annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni. Per ciascuna regione, le risorse erariali erogate nella forma di compartecipazione e di contributi definiti in maniera pro capite sulla base della popolazione, rideterminata ai sensi dell'articolo 1, sono in ogni caso non minori rispetto all'importo risultante per l'anno 2006, attualizzato sulla base del tasso reale di inflazione. In ciascun anno, l'importo

 

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delle risorse erariali attribuite deve risultare non minore rispetto a quanto occorra ad assicurare, ai sensi dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, la copertura del fabbisogno.