1. Alla copertura del fabbisogno finanziario determinato ai sensi dell'articolo 1 si provvede mediante la fissazione di una percentuale, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel gettito delle imposte proprie e delle addizionali attribuite alle
a) assicurare il finanziamento dell'esercizio delle funzioni attribuite in materia
b) coprire, sulla base dei dati del precedente esercizio, l'importo necessario a compensare lo sforzo fiscale, come definito al comma 4;
c) finanziare, per un importo non superiore al 10 per cento delle risorse di cui alla lettera a), gli obiettivi di riequilibrio indicati al comma 5;
4. Lo Stato concorre allo sforzo fiscale delle regioni con minore capacità fiscale per abitante attraverso un contributo tale da ridurre del 90 per cento il divario tra il maggiore gettito di incrementi della tariffa dei tributi mediamente risultante per le regioni la cui capacità fiscale supera il valore medio nazionale ed il maggiore gettito riferito ad aliquote più elevate, rispetto al livello base, applicate dalle regioni i cui valori pro capite delle basi imponibili risultano di almeno il 10 per cento più bassi rispetto al valore medio nazionale.
5. L'importo del contributo di cui al comma 4 è raddoppiato ove il maggior gettito prodotto dallo sforzo fiscale delle regioni con minore capacità fiscale per abitante sia destinato a programmi di risanamento e di riqualificazione del servizio sanitario regionale in linea con gli obiettivi di riequilibrio definiti dagli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.
6. L'importo delle risorse di cui al presente articolo è riferito alla popolazione della regione ed è aggiornato annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni. Per ciascuna regione, le risorse erariali erogate nella forma di compartecipazione e di contributi definiti in maniera pro capite sulla base della popolazione, rideterminata ai sensi dell'articolo 1, sono in ogni caso non minori rispetto all'importo risultante per l'anno 2006, attualizzato sulla base del tasso reale di inflazione. In ciascun anno, l'importo